Le modalità di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, resa obbligatoria in tutti i casi vi siano in azienda rischi per la salute, sono definite dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e dalle norme a esso collegate in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
La sorveglianza va condotta nei seguenti casi:
• in fase di assunzione (visita medica preventiva o pre-assuntiva);
• periodicamente, sulla base delle tempistiche definite dal Medico competente o dalla normativa;
• su richiesta del lavoratore;
• in occasione del cambio di mansione lavorativa;
• alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa;
• per la ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi.
SERVIZI OFFERTI
ASSUNZIONE DEL RUOLO DI MEDICO COMPETENTE ► secondo quanto previsto dagli obblighi di legge e per ottemperare ai disposti degli artt. 25, 41, 176, 185, 196, 204, 211, 218, 229, 242, 243, 259, 260, 279 e 280 del D.Lgs. 81/08.
ESAMI E ACCERTAMENTI STRUMENTALI ► secondo quanto definito nel protocollo sanitario per ciascuna mansione.
CAMPIONAMENTO DI INDICATORI BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE ► nei i casi previsti dalla normativa in tema di monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a rischio chimico non irrilevante per la salute.
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